Art. 1 E’ costituita l’associazione “Portaverta – ONLUS“. L’Associazione, ispirandosi ai principi cristiani di solidarietà e fraternità, intende porsi a servizio dell’uomo che è in difficoltà per esperienze di droga, carcere, prostituzione ed altre esperienze di emarginazione, per condividere un cammino di liberazione.
L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Veneto.
Art. 2 L’associazione Portaverta è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n°266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera il Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3 Per raggiungere tali finalità, l’Associazione si propone l’istituzione di un centro di accoglienza per una immediata risposta alle necessità fondamentali di chi chiede aiuto.
Inoltre l’Associazione si propone di:
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creare un centro studi per la conoscenza delle cause che conducono ai fenomeni dell’emarginazione e del disadattamento;
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svolgere un’opera di prevenzione particolarmente rivolta ai minori;
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promuovere attività a scopo educativo sensibilizzando la popolazione e in particolare le famiglie;
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fare visite periodiche alle carceri per svolgere opera di assistenza ai detenuti che ne facciano richiesta.
Art. 4 L’Associazione si propone di collaborare con i servizi sociali esistenti nel territorio. L’Associazione è composta di volontari e non ha alcun scopo di lucro.
Art. 5 L’Associazione è stata fondata il 16/02/1982 a Granzette di Rovigo, via Adige 34, ed ha la sua sede legale e operativa in Rovigo, via Forlanini, 62.
Art. 6 Sono soci coloro che hanno firmato l’atto costitutivo e quelle persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dalla Giunta Esecutiva, con ratifica dell’Assemblea, e che verseranno all’atto di ammissione la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall’Assemblea.
Requisiti per l’ammissione sono:
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essere maggiorenni;
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impegnarsi a rispettare lo Statuto;
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impegnarsi a svolgere un servizio concreto nello spirito dello Statuto.
L’eventuale non accettazione della domanda verrà opportunamente motivata dalla Giunta Esecutiva.
Art. 7 Diritti e doveri degli aderenti
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Gli aderenti all’associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’associazione e di candidarsi per le cariche sociali.
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Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
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Gli aderenti all’associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge.
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Gli aderenti all’associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Art. 8 Esclusione
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L’aderente all’organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
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L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
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E’ ammesso ricorso avverso la deliberazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 24 comma 3 del Codice Civile.
Art. 9 Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Revisore dei Conti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 10 L’assemblea
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L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
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L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
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Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
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I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e qualità delle persone.
Art. 11 L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno 4 (quattro) volte l’anno, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando la Giunta Esecutiva lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione, o mediante altra modalità tale da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.
Art. 12 Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 degli aderenti, presenti in proprio o per delega. Essa:
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delibera a maggioranza semplice sugli indirizzi dell’Associazione e sulle varie attività dell’Associazione stessa;
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elegge i componenti della Giunta Esecutiva;
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nomina il Revisore dei Conti;
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approva a maggioranza assoluta il bilancio preventivo e quello consuntivo;
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approva i Regolamenti.
Non è consentita la delega per l’approvazione del bilancio.
Art. 13 Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria è valida quando sono presenti i 2/3 (due terzi) dei soci:
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delibera, a maggioranza assoluta sulle modificazioni dello Statuto Sociale;
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delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell’associazione con voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art. 14 La Giunta Esecutiva è composta da 5 (cinque) membri.
Art. 15 L’Associazione è amministrata dalla Giunta Esecutiva, che nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. È convocata dal Presidente almeno una volta al mese e può invitare alle sue riunioni altre persone, ma solo a fini consultivi.
Art. 16 I membri della Giunta Esecutiva durano in carica 1 (uno) anno e sono rieleggibili.
Art. 17 Il Presidente rappresenta l’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta Esecutiva. Esso è eletto dalla Giunta Esecutiva tra i propri componenti.
Art. 18 Il Revisore dei Conti è unico, di durata annuale ed è scelto dall’Assemblea su nominativi presentati dalla Giunta o da soci.
Art. 19 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
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dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
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da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative, il cui ammontare è stabilito dall’Assemblea; da contributi di privati e di Enti Pubblici; da donazioni e lasciti testamentari; da rimborsi derivanti da convenzioni; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; da ogni altro tipo di entrata ammesso dalla L. 266/1991.
Art. 20 L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dalla Giunta Esecutiva il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario dovrà essere convocata l’Assemblea per l’approvazione.
Art. 21 In caso di scioglimento, le attività saranno devolute ad istituzioni aventi scopi analoghi a quelli dell’Associazione.
Art. 22 Per quanto non specificamente espresso si rinvia alla normativa vigente per tali materie.
Rovigo, 16 febbraio 1982
Ultimo aggiornamento: 6 aprile 2008/26 luglio 2008